V2day e referendum di Grillo, il meetup: “La raccolta di firme è valida”

Domani raccolta firme in via Milano dalle 9 alle 20: per i "grillini" non ci saranno problemi legali, a differenza di quanto ventilato negli ultimi giorni

Sono stati giorni di ansia questi ultimi per quanti si sono impegnati nei referendum organizzati da Beppe Grillo per il V2Day di domani, venerdì 25 aprile, dedicato alla libera informazione. Secondo taluni, infatti, le firme raccolte avrebbero potuto non essere valide. Lo si è sostenuto sulla base dell’art. 31 della legge 352/70, che disciplina i referendum, e che recita: "Non può essere depositata richiesta di referendum nell’anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione di una delle Camere medesime". 

Il movimento dei meetup tuttavia non si ferma e replica (si veda il comunicato sotto) che viceversa le firme saranno valide, soltanto saranno consegnate ad ottobre; e provvederà regolarmente, domani, a raccogliere le firme, anche a Busto Arsizio, in via Milano, dalle ore 9 alle ore 20. I tre quesiti proposti dai "grillini" richiedono, lo ricordiamo, di abolire l’Ordine dei giornalisti, i finanziamenti pubblici all’editoria e la legge Gasparri.

Riportiamo di seguito il comunicato del Meetup Amici di Beppe Grillo di Busto Arsizio circa la validità della raccolta di firme per i referendum.

Gli Amici di Beppe Grillo di Busto Arsizio, in seguito a consultazione di esperti in materia legale, comunicano che il referendum abrogativo del Vday 2 del 25 aprile 2008 è previsto in forma del tutto generale dalla Costituzione all’art.75 ("E’indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono 500.000 elettori o 5 consigli regionali […]").

E’ con una legge del 1970, la numero 352, che il legislatore ha poi disciplinato gli aspetti concreti relativi alle richieste referendarie.

Quello che dice la legge è che, in condizioni fisiologiche (svolgimento normale di una legislatura), per la richiesta di referendum abrogativo è necessario seguire una determinata procedura, secondo determinate cadenze:
– presentazione dei fogli per la raccolta firme – contenenti indicazione del quesito referendario – presso una segreteria comunale o presso una cancelleria di un ufficio giudiziario per la vidimazione (art.7.4);
– entro 3 mesi dall’apposizione del timbro di vidimazione, tutti i fogli contenenti le firme e i certificati elettorali dei votanti devono essere depositati presso la cancelleria della Corte di Cassazione (art.28);
– le richieste referendarie devono essere depositate tassativamente nell’arco di tempo che va dal primo gennaio al 30 settembre (art.32.1).

Quanto enunciato nel suddetto paragrafo si riferisce all’iter referendario in condizioni fisiologiche.

Nel caso di scioglimento anticipato delle Camere, invece, la legge non sembra chiara, o per lo meno univoca.

Procediamo ad un’analisi.

La norma chiave è l’art. 31, il quale recita: "Non può essere depositata richiesta di referendum nell’anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione di una delle Camere medesime". Innanzitutto occorre premettere che: 
 1) per deposito della richiesta di referendum si intende l’atto di deposito delle firme, come si evince dall’art. 9: "Il deposito presso la Corte di Cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali sottoscritti vale come richiesta ai sensi dell’art.4" (l’art.4 indica le modalità di avvio del percorso di richiesta di referendum; ciò significa che nel momento in cui le 500000 firme arrivano, corredate dei loro bei certificati, sulla scrivania della cancelleria di Cassazione, quel momento è considerato come momento di deposito della richiesta). In questo senso quindi non dovrebbero preoccuparci le diverse terminologie usate di volta in volta nel testo (deposito piuttosto che richiesta); 
 2) per data di convocazione dei comizi elettorali invece ci si riferisce al giorno di inizio delle elezioni (quindi il 13 aprile).

Detto questo, passiamo alla norma: non si può richiedere referendum (cioè non si possono depositare le 500.000 firme in Cassazione) un anno prima della fine della legislatura se questa viene completata, e nei primi sei mesi di insediamento del nuovo governo se le Camere si sciolgono anticipatamente (come nel nostro caso). In particolare, nel nostro caso si proietta un "cono d’ombra" che va dal 13 aprile al 14 ottobre 2008.

Si deduce quindi, se la premessa dalla quale partiamo è corretta (richiesta = deposito firme in Cassazione), che nei sei mesi di buio non si possono depositare le firme eventualmente raccolte. La consegna dei fogli, è tuttavia, disciplinata dell’art. 28 che appare, in questo caso, inconciliabile con l’art. 31, poiché dal 25 aprile i tre mesi ci portano a una scadenza datata 25 luglio, che però ricade nel cono d’ombra che quindi ci preclude la possibilità di consegnare il materiale in Cassazione.
In realtà la norma ci lascia uno spiraglio interpretativo, ma non ci dice esattamente cosa succeda in casi del genere. Il testo della norma è il seguente: "Salvo il disposto dell’art.31, il deposito presso la cancelleria della Corte di Cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell’articolo 7, ultimo comma". L’art. 31 è il fatidico articolo che ci impedisce di depositare nei sei mesi successivi alla data della tornata elettorale.

La norma afferma, pertanto, che, nei casi fisiologici, il termine è di tre mesi, ma nel caso del tutto peculiare di scioglimento anticipato delle Camere e susseguenti votazioni, questa regola non si applica.

In base a quanto indicato, comunichiamo che il gruppo dei "grilli" di Busto Arsizio procederà con la raccolta firme, il giorno 25 aprile in via Milano dalle 9.00 alle 20.00.

Redazione VareseNews
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Pubblicato il 24 Aprile 2008
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